Disponibile online il nuovo Regolamento di Giustizia
28/03/2023 2 Minuti di lettura

Disponibile online il nuovo Regolamento di Giustizia

Il documento elaborato da un'apposita commisione della FIBS è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 27 marzo

Il Regolamento di Giustizia federale è stato oggetto di un’approfondita revisione da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Federale, composta dal Presidente della Commissione Federale di Garanzia dott.ssa Valeria Ianniello, dal Presidente della Corte Sportiva/Federale di Appello, avv.to Andrea Franchin, dal Presidente del Tribunale Federale avv.to Carlo Rasia, dal Giudice Sportivo Nazionale dott. Silvano Filippi e dal Procuratore Federale, avv.to Vincenzo La Rocca. La Commissione in primis si è focalizzata sull’eliminazione di errori, duplicazioni, incongruenze ed anacronismi ivi presenti, procedendo successivamente a riordinare, in particolare, le disposizioni in materia di riserva scritta e protesto tecnico.

Il Regolamento è stato trasmesso al CONI che ha provveduto, nella seduta del 27 marzo 2023, all’approvazione da parte della Giunta Nazionale.

Le principali novità del Regolamento di Giustizia possono così riassumersi:

  • introduzione di una norma (l’art. 1-bis) diretta a regolare in maniera uniforme il tema della responsabilità diretta ed oggettiva degli appartenenti (tesserati ed affiliati) alla Federazione. La disposizione raggruppa, in un unico articolo, le molteplici fattispecie che erano raccolte in diversi testi normativi, financo al Regolamento sulle Attività Agonistiche e nel Regolamento Tecnico di Gioco.
  • riorganizzazione dell’impianto sanzionatorio, con l’eliminazione della sanzione della deplorazione e la sanzione del ritiro della tessera.
  • Introduzione:
    • dell’elenco delle violazioni e delle rispettive sanzioni, che sono state inserite in allegato al Regolamento. In ossequio all’esigenza di tassatività, oltre ad aver disciplinato positivamente una corposa serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti dei tesserati presenti sul terreno di gioco, è stata dedicata una significativa attenzione alle condotte tenute dal pubblico che nell’attuale Regolamento sono per lo più richiamate per relationem dal Regolamento Attività Agonistica;

Da segnalare come per ciascuna delle condotte tenute dai tesserati sul campo da gioco e/o in occasione delle partite sono stati previsti minimi e massimi sia per le squalifiche e le interdizioni, che per le ammende. Mentre per le intemperanze del pubblico la commisurazione dell’ammenda è stata indicata in termini percentuali di una somma differenziata in relazione alla Serie o Categoria di riferimento. Ovviamente il massimale è stato parametrato in ragione del livello crescente della competizione. Si va, quindi, da un massimale di 2.000,00 euro per la Serie A Baseball e Softball ad uno di 500 euro per le categorie giovanili;

  •  della prova televisiva, al fine di regolamentare uno strumento di prova oramai valido, ed efficace, in molteplici discipline sportive e necessario ausilio per l’accertamento della verità dei fatti sottoposti al giudizio degli Organi di Giustizia;
  • della previsione della possibilità di scontare la squalifica con il pagamento di un’ammenda sostitutiva, subordinata alla condizione che si tratti della prima squalifica riportata nella stagione agonistica e che la squalifica sia contenuta in una sola giornata;
  • del principio secondo cui tutti i termini del regolamento debbano intendersi perentori, anche quelli di esercizio dell’azione disciplinare così uniformando la disciplina federale alla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite n. 17/2022;
  • modifica art. 5, nel caso in cui la squalifica sia stata inflitta in una Serie o Categoria in cui non sono programmate ulteriori gare nel corso della stagione agonistica, consentendo di scontarla indifferentemente anche nelle altre Serie e Categorie;
  • intervento in materia di disciplina delle comunicazioni da parte degli organi di giustizia per evitare ostacoli all’instaurazione dei procedimenti e prevenire eccezioni di nullità, rendendo inutilizzabile l’attività della procura federale. La nuova norma (art. 22) distingue i casi in cui la comunicazione avvenga a soggetto tesserato e a soggetto non tesserato, introducendo l’obbligo della posta elettronica certificata nel primo caso e la sua domiciliazione presso l’affiliata, con un dovere (sanzionato) a carico di quest’ultima di informare l’interessato. Nel secondo caso, permane la via tradizionale della raccomandata all’indirizzo di residenza, con l’introduzione di un termine di perfezionamento (10 giorni) che decorrere dal deposito presso l’ufficio postale dell’atto. 
  • interventi sullo svolgimento dei procedimenti davanti al Tribunale Federale e alla Corte Federale di Appello;
  • allargamento delle ipotesi di esclusione di applicazione consensuale di sanzioni a casi di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, ed a casi di comportamenti discriminatori per motivi di razza, colore, nazionalità, etnia, religione.

Il Regolamento di Giustizia