Legal & fiscal help desk

Lo Sportello Legale e Fiscale FIBS è un servizio di consulenza per le società affiliate, di carattere fiscale, legale e di diritto societario. In questa sezione sarà possibile trovare la documentazione legale e fiscale di interesse per le società affiliate alla FIBS e dei consulenti specializzati risponderanno alle domande degli utenti.

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FAQ

SOCI/LIBRO SOCI (RISPETTO NORMATIVA)

1. Tutte le persone (adulte) che intendono partecipare ufficialmente alla vita dell’associazione assumendo o non assumendo una carica di consigliere o segretario o vicepresidente, devono essere OBBLIGATORIAMENTE socie della ASD per poter partecipare alle assemblee, esprimere un diritto di vote ed eventualmente essere loro stesse elette; pertanto devono versare la quota associativa ed essere inserite nel libro soci. È vero o falso?

È vero. L’espressione del diritto di voto, anche con riguardo all’elettorato attivo e passivo, presuppone la qualifica di socio o associato della ASD. È dalla costituzione del rapporto associativo, infatti, che discendono i diritti di partecipazione alla vita ufficiale dell’associazione e, in primis, il diritto di partecipare all’assemblea, organo essenziale con funzione deliberante. La – necessaria – qualifica di socio o associato della ASD comporta, di conseguenza, la necessità di rispettare le previsioni in tema di versamento della quota associativa, nonché l’inserimento nel libro soci.

2. Le persone (minorenni o maggiorenni) che pagano una quota di iscrizione ai corsi per l’attività sportiva (esempio 200 euro l’anno) DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere soci della ASD e quindi versare il contributo associativo (esempio 10 euro annui) ed essere inseriti nel libro soci ed avere accesso alle assemblee (oltre a pagare la quota di iscrizione al corso di 200 euro). Devono esserlo poiché, diversamente, l’introito della loro quota di iscrizione ai corsi risulterebbe effettuata dalla ASD verso terzi e l’associazione sportiva non verrebbe più riconosciuta come tale dalla normativa fiscale; verrebbe considerata una attività commerciale con altra fiscalità. È vero o falso?

È falso. La disposizione agevolativa di cui all’art. 148, co. 3, TUIR si applica anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione sportiva dilettantistica non lucrativa nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestano la qualifica di socio o associato, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo. Occorre naturalmente che si tratti di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di socio o associato, né di soggetti che siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi.

3. Le persone tesserate ma che NON versano una quota di iscrizione ai corsi, come ad esempio tecnici e dirigenti accompagnatori o addetti alla segreteria o alla manutenzione del campo, NON DEVONO obbligatoriamente essere soci (e non devono pertanto versare il contributo associativo ed essere inseriti nel libro soci ed avere accesso alle assemblea). Non versando nulla alla ASD, anzi talvolta incassando dalla stessa dei compensi sportivi per la loro collaborazione, possono infatti essere considerati dei tesserati/NON SOCI senza generare problemi normativi e fiscali per la ASD. È vero o falso?

È vero. Sussiste, invero, una distinzione tra la figura del tesserato e quella del socio o associato. Il tesseramento, infatti, è un rapporto - di durata temporanea - che intercorre, perlopiù, fra organismo affiliante e soggetto fisico interessato a praticare un'attività sportiva, con la collaborazione del sodalizio sportivo. La qualifica di socio, per contro, presuppone la conclusione di un accordo fra il sodalizio sportivo e il soggetto intenzionato a farne parte, condividendo le finalità dell'ente. In ragione di un tanto, non può essere imposto al tesserato di diventare socio o associato, proprio in virtù della natura negoziale e libera del rapporto associativo. Del pari, nemmeno ai collaboratori (non tesserati), quali gli addetti alla segreteria o alla manutenzione del campo, può essere imposto obbligatoriamente di divenire soci dell’associazione. In relazione ai problemi normativi e fiscali richiamati dal quesito, si rimanda alla risposta fornita per il quesito n. 12 

4. Gli atleti tesserati per i quali l’associazione avesse deciso, per la loro categoria, di non richiedere il versamento della quota di iscrizione ai corsi (esempio atleti della squadra seniores o maggiorenni o provenienti dall’estero per giocare) NON DEVONO obbligatoriamente essere anche soci poiché non versando alcuna quota di iscrizione ai corsi (ma viceversa ricevendo talvolta compensi sportivi), possono essere considerati dei tesserati/NON SOCI senza generare problemi normativi e fiscali per la ASD. È vero o falso?

È vero. Come detto è ammessa la figura dei tesserati non soci. La decisione di non richiedere il versamento della quota di iscrizione ai corsi a determinate categorie di tesserati è rimessa alla discrezionalità degli organi amministrativi dell’associazione. Non è, ad ogni modo, il mancato versamento della quota di iscrizione ai corsi che qualifica la posizione di “non soci”, ma il fatto che, rispetto a tali soggetti, non si è costituito il rapporto associativo.

5. In sintesi, devono essere obbligatoriamente censiti e gestiti come soci solo coloro che (punto 1) partecipano ufficialmente alla vita societaria (con o senza assumere cariche sociali) o che (punto 2) punti) pagano una quota di iscrizione ci corsi sportivi, oltre alla quota sociale. È vero o falso?

È vero. Con alcune precisazioni di mero dettaglio: a) la partecipazione “ufficiale” alla vita associativa è conseguenza e non, di per sé, causa del rapporto associativo (vi potrebbe essere, ad esempio, il caso di un socio o associato che, per un qualche motivo, non presenzi temporaneamente alle assemblee); b) il pagamento della quota di iscrizione ai corsi sportivi (in aggiunta al versamento della quota sociale), non è elemento necessario per l’acquisizione della qualità di socio. Si può dare, infatti, il caso di un socio che non versi la predetta quota, perché non interessato ai corsi (si pensi, ad esempio, ad un socio anziano che riveste esclusivamente una carica sociale, senza essere interessato – attivamente – all’attività sportiva).

6. In sintesi, viceversa, chi non versa una quota di iscrizione ai corsi e che non partecipa alla vita sociale non deve essere obbligatoriamente socio. È vero o falso?

È vero. Non si può obbligare un soggetto che non è interessato alla partecipazione alla vita associativa a divenire socio dell’associazione stessa. Il fenomeno associativo, infatti, risponde al principio di libera autodeterminazione negoziale.

7. La ricezione o la mancata ricezione di compensi sportivi in sé non influisce sulla circostanza di dover essere/non dover essere obbligatoriamente dei soci dell’associazione. È vero o falso?

È vero. I compensi sportivi possono essere riconosciuti indipendentemente dalla qualifica di socio in capo al soggetto percettore o destinatario degli stessi.

8. I soci minorenni hanno o non hanno il diritto di voto nelle assemblee che viene esercitato dal loro tutore legale?

I soci minorenni non hanno diritto di voto. Il minore d’età ha la possibilità di divenire socio di una associazione sportiva. Tuttavia, non avendo la capacità di agire, è da intendersi che il contratto associativo debba essere concluso con i genitori di questi, cui spetta la rappresentanza ex lege. Al minore (e, quindi, al suo legale rappresentante) deve essere certamente riconosciuto il diritto di intervento in assemblea, quale diretta esplicazione del principio -costituzionale – di libertà di associazione. Al minore, tuttavia, per difetto di capacità di agire, non può essere riconosciuto il diritto di voto. Né il diritto di voto può essere riconosciuto al genitore del minore, posto che, in tal modo, il genitore si troverebbe ad esercitare – illegittimamente – un diritto che non compete al soggetto rappresentato.

9. Oltre a quella indirizzata alla FIBS e raccolta al momento del tesseramento, è necessario/indispensabile che la ASD raccolgo anche una informativa GDPR per proprio conto come quella da noi realizzata ed allegata?

Si, è necessario.

10. Potete esprimere cortesemente un giudizio sulla nostra informativa GDPR ?

Purtroppo, non possiamo esprimere un parere compiuto sulla bontà del modulo che ci avete allegato perché andrebbe verificata sul posto (cioè presso la vostra sede) la procedura di acquisizione del trattamento dei dati nonché le finalità e la base giuridica della stessa. Per comodità vi riportiamo qui sotto il testo relativo alla norma. Si precisa comunque che l’informativa GDPR 679/2016 non è più un controllo compilativo, ma riguarda l’attuazione dell’art.13 del suddetto decreto. Vale a dire, l’informativa deve obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

COMPENSI SPORTIVI

11. Per la ricezione di compensi sportivi è obbligatorio (o comunque assolutamente preferibile) essere tesserati presso la Federazione affinché la ASD non abbia problemi Fiscali. È vero o falso?

È vero. Dal pdv fiscale, l’art. 148 comma 3 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. In primis, i soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle associazioni/società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell’art. 148, comma 3, del TUIR, sono, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” riconosciute dal CONI (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate). Occorre però che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

12. Agli addetti di segreteria o addetti al campo è possibile versare compensi sportivi così come lo è per atleti o tecnici o dirigenti accompagnatori oppure non è possibile e/o crea problemi fiscali alla ASD o a loro stessi?

È opportuno, anzitutto precisare:

-ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir che non potranno essere prestazioni sportive quelle che siano conseguite “nell’esercizio di arti o professioni … e in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

-ai sensi dell’art. 49 TUIR che non potranno essere prestazioni sportive quelle che: “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. Vale a dire che il percettore del compenso NON deve essere un lavoratore subordinato (della Asd) o un libero professionista (quindi con propria partita Iva) operante nel settore e cioè un soggetto che svolga professionalmente (quindi con abitualità anche senza esclusività) la propria attività. Sono quindi idonei a essere ricompresi nell’alveo dei compensi sportivi quelli derivanti da:

-Prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

-Prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportivo dilettantistiche [il rapporto si deve formalizzare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e deve assolvere agli adempienti amministrativi];

-Prestazioni svolte e finalizzate anche alla formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica [il rapporto si formalizza di solito con lettera di incarico che deve contenere durata, oggetto della prestazione, termini e modalità di pagamento]. I compensi agli “sportivi” a cui si fa riferimento sono quei compensi per i quali è previsto uno speciale regime di tassazione che prevede ai sensi dell’articolo 67 del TUIR:

-fino ad un importo massimo di € 10.000 annui nessuna tassazione;

-da € 10.000,01 a € 30.568,28 (e solo sull’eccedenza) una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

-oltre € 30.568,28 (e solo sull’eccedenza) una ritenuta fiscale a titolo di acconto (20%) con obbligo di dichiarazione dei redditi per la parte eccedente.

I limiti dei compensi sopraindicati devono essere riferiti alla totalità dei compensi ricevuti dal percettore nell’ambito dell’anno fiscale preso in considerazione.

Preso atto delle considerazioni fin qui descritte e del quesito posto:

-le attività di segreteria, insieme a quelle di raccolta iscrizioni, tenuta cassa e contabilità, sono ricomprese fra le prestazioni amministrative-gestionali; e quindi suscettibile di essere remunerata attraverso un compenso sportivo accertate le condizioni di cui sopra;

-per l’addetto al campo (il quale presumibilmente svolge pulizie, manutenzione dell’impianto sportivo e delle attrezzature sportive), la tematica è più controversa, poiché il necessario requisito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica non sembra riscontrarsi pacificamente, nemmeno nel caso in cui il collaboratore che se ne occupa sia un tesserato.

Sul punto, infatti, si attende il parere dell’Agenzia Entrate: in dottrina si sostengono anche tesi diverse tra le quali anche quella che ritiene che a queste mansioni possa essere applicata la normativa di favore. Da un lato, infatti, potrebbero ritenersi di attività di preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica (ex L. 207/2008) ovvero essere assimilate allo svolgimento di collaborazioni di carattere amministrativo- gestionale (con prevalenza del requisito gestionale). Di converso, appare azzardato assumere una posizione ferma sul tema, non essendo espressamente normato: in quest’ottica l’attività in oggetto non potrebbe essere remunerata sottoforma di compenso sportivo in quanto estranea allo svolgimento diretto dell’attività sportiva dilettantistica e alle collaborazioni amministrativo-gestionali (ex. L. 289/2002).

13. Potremmo avere un fac-simile di lettera di incarico per persone riceventi compensi sportivi?

Si allega a puro titolo esemplificativo esempio di lettera di incarico, poiché nel caso di ASD si sconsiglia l’utilizzo della medesima.

14. Il secondo quesito riguarda l’esigenza della nostra società di poter ingaggiare un manager/coach che si occupi dei progetti per la scuola la mattina mentre il pomeriggio dovrebbe allenare le squadre giovanili di baseball e softball U12 e U15. Che tipo di contratto dovremmo/converrebbe stipulare e quali obblighi fiscali dovremmo sostenere? Ci sono limitazioni di compenso che rientrano in un regime fiscale agevolato?

Giova fare un’importante premessa, nel caso della ASD non lucrative esiste la possibilità di erogare dei compensi a titolo sportivo per le prestazioni rese nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica NON PROFESSIONALE, a patto quindi che il soggetto che si intende incaricare abbia un altro impiego. 

Per tali collaborazioni, che comunque possono configurarsi come coordinate e continuative, non sarà applicabile la presunzione di rapporto di lavoro subordinato se le collaborazioni si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

Premesso questo, dal punto di vista fiscale dalla lettura combinata dell’art. 67 comma 1 lettera m) TUIR e dell’art. 69 Comma 2 TUIR, emerge che per coloro che percepiscono dei compensi a seguito dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, tali compensi vengono considerati un reddito fiscalmente imponibile soltanto sull’eccedenze che oltrepassano, nell’anno di imposta, la quota di 10.000 euro. Entro questo importo, quindi, il compenso percepito non costituisce in alcun modo reddito imponibile, e di conseguenza resterà esente da qualunque forma di tassazione, sia ordinaria e che sostitutiva. I compensi mantengono la natura di reddito diverso e quindi non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assicurativa. 

Da 10.000 euro fino a 30.658,28 (ovvero sugli ulteriori euro 20.658,28) si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dell’art 11 del Tuir (23%) oltre le addizionali comunali e regionali. Sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%), sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale: la parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta. 

I soggetti invece che percepiscono compensi inferiori a tale soglia (30.658,28 euro) sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: nel caso in cui, tuttavia, la debbano comunque presentare in quanto percettori di altri redditi dovranno indicare anche i compensi sportivi percepiti solo ai fini della determinazione dello scaglione di reddito. 

Di converso, nel caso in cui non si rientri nella fattispecie sopradescritta, sarebbe opportuno formalizzare un rapporto di lavoro dipendente e trovare la formula più adatta di assunzione per il tramite di un Consulente del Lavoro.

DOCUMENTAZIONE RICEVUTA CONTRIBUTI IN DENARO

15. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro con codice fiscale ma senza partita iva: Vorremmo sapere come agire in caso di ricevimento di un contributo in denaro da parte di una società (in questo caso si tratta di una cooperativa sociale di tipo A). Che tipo di ricevuta possiamo/dobbiamo emettere al fine di consentire al soggetto erogante il contributo una maggiore deduzione/agevolazione fiscale possibile? Ci sono limiti particolari di budget? Siamo soggetti al versamento di qualche imposta o comunicazione/dichiarazione da presentare?

Si definiscono erogazioni liberali da enti pubblici o privati quei contributi che tali soggetti erogano al solo scopo di finanziare l’attività istituzionale dell’associazione e non come corrispettivo di una prestazione o di un servizio ricevuto. 

Sul tema, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/E/2019, la quale si sofferma anche sulle erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche e sul connesso beneficio fiscale. Ciò posto, per associazioni sportive dilettantistiche destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono: 

-CONI; 

-federazioni sportive nazionali; 

-enti di promozione sportiva; 

-qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare AE 43/E/2000 paragrafo 5). 

Le erogazioni liberali in denaro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica danno diritto a una detrazione d’imposta del 19%, calcolata su un importo massimo, per ciascun periodo d’imposta, non superiore a 1.500 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir e articolo 78, comma 1, Tuir,). Per accedervi l’associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare AE 21/E/2003), paragrafo 1.1). 

Affinché, inoltre, al soggetto erogante spetti una detrazione, è necessario che l’erogazione non venga effettuata in contanti, pertanto la medesima deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, oppure mediante altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). 

Vi deve poi essere idonea documentazione attestante il sostenimento dell’onere ovvero il versamento: 

-Ricevuta del versamento bancario o postale (da cui risulti anche il beneficiario) ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte (da cui risulti anche il beneficiario). In tal caso è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. 

-Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare oppure nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale ovvero la natura di liberalità del documento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti: 

o la modalità di pagamento utilizzata; 

o il carattere di liberalità del pagamento. 

Nella ricevuta che il beneficiario rilascia al soggetto erogante devono, pertanto, essere esplicitate oltre agli estremi identificativi dei soggetti coinvolti e l’importo dell’elargizione, anche la modalità di pagamento utilizzata e il requisito della liberalità del pagamento. 

Si precisa, a titolo informativo, che la legge di Bilancio 2019 ha esteso anche alle ASD senza fini di lucro e riconosciute dal Coni l’esenzione dall’imposta di bollo per: - atti; - documenti; - istanze; - contratti, - estratti; - certificazioni; - dichiarazioni; - attestazioni.